24 Set Regolamento UE 2025/40 (PPWR): analisi tecnico-giuridica del nuovo regime sugli imballaggi
In sintesi
Il Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), applicabile dal 12 agosto 2026, introduce un quadro armonizzato per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio nell’Unione europea. Alcune prescrizioni sono già operative, mentre numerosi requisiti tecnici, tra cui etichettatura armonizzata, riciclabilità, contenuto riciclato e misure di prevenzione, entreranno progressivamente a regime secondo le scadenze previste dal Regolamento e dai relativi atti attuativi. Per le imprese, la priorità è quindi comprendere il proprio ruolo nella filiera e impostare per tempo dati, documentazione tecnica e adeguamento del packaging.
Il quadro normativo europeo e l’ambito di applicazione del PPWR
Dal 12 agosto 2026 si applica il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR). A differenza della precedente Direttiva 94/62/CE, il Regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e punta a ridurre la frammentazione delle regole nel mercato interno. Il PPWR riguarda tutte le tipologie di imballaggio, compresi quelli industriali, commerciali, B2B, da trasporto e destinati al consumatore, e i diversi materiali di imballaggio. L’attenzione non è più concentrata soltanto sul fine vita: il nuovo quadro interviene anche su progettazione, minimizzazione, riciclabilità, contenuto riciclato e, per specifiche categorie e utilizzi, riutilizzo. Gli obblighi, tuttavia, non scattano tutti il 12 agosto 2026. Il Regolamento prevede un’applicazione progressiva, con scadenze differenziate fino al 2040 e con alcune decorrenze collegate all’adozione di atti delegati o di esecuzione. Per questo l’adeguamento va impostato come un percorso pluriennale di compliance, non come un adempimento concentrato in una sola data.
La ripartizione delle responsabilità: fabbricanti, importatori e fornitori
Il PPWR attribuisce la qualifica di fabbricante non soltanto a chi produce materialmente l’imballaggio, ma anche al soggetto che fa progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale. Per le microimprese opera una specifica eccezione: quando il soggetto che fa progettare o fabbricare l’imballaggio è una microimpresa e il fornitore dell’imballaggio è situato nello stesso Stato membro, il fabbricante è il fornitore.
Importatori e distributori hanno obblighi specifici di verifica e non possono immettere sul mercato imballaggi che ritengano non conformi alle prescrizioni applicabili. La filiera a monte è parte essenziale del processo: ai sensi dell’articolo 16, i fornitori devono mettere a disposizione del fabbricante le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità dell’imballaggio e dei materiali di imballaggio.
I nuovi requisiti tecnici di progettazione e le restrizioni chimiche
Le restrizioni chimiche sono uno dei primi profili da presidiare. L’articolo 5, paragrafo 4, stabilisce per gli imballaggi e i loro componenti un limite complessivo di 100 mg/kg per piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente. Dal 12 agosto 2026, inoltre, gli imballaggi a contatto con prodotti alimentari non possono essere immessi sul mercato se contengono PFAS in concentrazioni pari o superiori alle soglie previste dall’articolo 5, paragrafo 5.
Per le parti in plastica degli imballaggi, l’articolo 7 introduce percentuali minime di contenuto riciclato da rifiuti plastici post-consumo, differenziate per tipologia e formato. La prima soglia opera dal 1° gennaio 2030 oppure, se successiva, tre anni dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione previsto dall’articolo 7, paragrafo 8; i target aumentano nel 2040.
La riciclabilità sarà espressa nelle classi A, B e C: A ≥95%, B ≥80%, C ≥70%. Dal 1° gennaio 2030, o 24 mesi dopo l’entrata in vigore degli atti delegati dell’articolo 6, paragrafo 4, se tale data è successiva, gli imballaggi dovranno rientrare almeno in una di queste tre classi. Dal 2035 entra anche la valutazione del riciclaggio su scala secondo la decorrenza prevista dal Regolamento; dal 1° gennaio 2038 la classe C non sarà più sufficiente e resteranno ammesse le classi A o B.
Sul fronte della minimizzazione, entro il 1° gennaio 2030 il fabbricante o l’importatore dovrà assicurare che peso e volume siano ridotti al minimo necessario a garantire la funzionalità dell’imballaggio. Per imballaggi raggruppati, da trasporto o per e-commerce, il rapporto massimo di spazio vuoto sarà pari al 50% dal 1° gennaio 2030 oppure, se successiva, tre anni dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione sulla metodologia di calcolo.
12 Agosto 2026
Il PPWR diventa applicabile. Tra le misure già rilevanti: restrizione PFAS per gli imballaggi a contatto con alimenti e obblighi generali degli operatori economici, secondo le prescrizioni applicabili.
Dal 12 agosto 2028 o data successiva prevista dall’art. 12
Etichettatura armonizzata basata su pittogrammi: la decorrenza è il 12 agosto 2028 oppure 24 mesi dopo l’entrata in vigore dei pertinenti atti di esecuzione, se successiva.
2030
Classi di riciclabilità A/B/C; primi target di contenuto riciclato nelle plastiche; minimizzazione di peso e volume; limite del 50% di spazio vuoto per specifiche tipologie di packaging.
2035 (con decorrenze collegate agli atti attuativi)
Entra nella valutazione della riciclabilità anche il requisito di riciclato su scala
1° gennaio 2038
Gli imballaggi devono rientrare nelle classi di riciclabilità A o B: la classe C non è più sufficiente per l’immissione sul mercato
1° gennaio 2040
Aumentano, tra gli altri, i target minimi di contenuto riciclato per le parti in plastica degli imballaggi.
La documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità
l PPWR introduce per gli imballaggi una procedura formale di valutazione della conformità. Prima dell’immissione sul mercato, il fabbricante deve eseguire o far eseguire per proprio conto la procedura prevista dall’articolo 38 e redigere la documentazione tecnica di cui all’Allegato VII. La documentazione deve consentire di valutare la conformità alle prescrizioni applicabili e comprende, ove pertinente, una descrizione generale dell’imballaggio e dell’uso previsto, disegni e materiali dei componenti, le norme o specifiche tecniche utilizzate, le valutazioni previste dagli articoli 6, 10 e 11 e le relazioni sulle prove.
Quando la procedura dimostra la conformità alle prescrizioni applicabili, il fabbricante redige la Dichiarazione UE di conformità. Documentazione tecnica e dichiarazione devono essere conservate per 5 anni nel caso di imballaggi monouso e per 10 anni nel caso di imballaggi riutilizzabili. L’etichettatura armonizzata non è un obbligo generalizzato già dal 12 agosto 2026. L’articolo 12 prevede che, a partire dal 12 agosto 2028 oppure 24 mesi dopo l’entrata in vigore dei pertinenti atti di esecuzione, se tale data è successiva, gli imballaggi interessati siano contrassegnati da un’etichetta armonizzata basata su pittogrammi e contenente informazioni sulla composizione materiale per facilitare la cernita. Sono previste specifiche eccezioni, tra cui, salvo l’e-commerce, gli imballaggi per il trasporto e quelli soggetti a sistemi di deposito cauzionale e restituzione.
Scorte, Registro dei produttori e rendicontazione: come gestire la transizione
Sul tema delle scorte è importante evitare una regola generale secondo cui gli imballaggi già presenti in magazzino al 12 agosto 2026 possano essere commercializzati senza adeguamenti semplicemente trasferendo le informazioni nei documenti di accompagnamento. Il Regolamento non prevede una simile salvaguardia generalizzata. Per i PFAS, ad esempio, la Commissione ha chiarito che non esiste un periodo transitorio per l’esaurimento delle scorte: gli imballaggi a contatto con alimenti immessi sul mercato dopo il 12 agosto 2026 devono rispettare i limiti dell’articolo 5, paragrafo 5, anche se prodotti prima di tale data; quelli già immessi sul mercato prima del 12 agosto 2026 possono invece rimanervi.
I documenti di accompagnamento sono ammessi in specifici casi previsti dal Regolamento, ad esempio quando dimensioni o natura dell’imballaggio non consentono di riportare direttamente talune informazioni identificative.
L’articolo 44 introduce un Registro dei produttori in ciascuno Stato membro. I registri nazionali devono essere istituiti entro 18 mesi dall’entrata in vigore del primo atto di esecuzione previsto dall’articolo 44, paragrafo 14; i produttori sono tenuti a registrarsi negli Stati membri rilevanti secondo le condizioni del Regolamento. Per la rendicontazione, l’articolo 44 prevede una regola ricorrente: le informazioni sono presentate entro il 1° giugno per ogni intero anno civile precedente.
Conclusioni e impatti operativi
L’impianto stabilito dal PPWR non rappresenta un mero aggiornamento normativo, ma una transizione totale verso un modello industriale di tipo circolare e standardizzato. Il PPWR richiede alle imprese di impostare un percorso strutturato di adeguamento, a partire dalla mappatura dei propri imballaggi, dei ruoli nella filiera e delle informazioni disponibili presso i fornitori. La documentazione tecnica e la Dichiarazione UE di conformità diventano elementi centrali del sistema di compliance, insieme alla capacità di dimostrare il rispetto dei requisiti applicabili nel momento in cui entrano in vigore. Per le aziende, la sfida non è quindi affrontare un unico adempimento al 12 agosto 2026, ma costruire una roadmap che accompagni l’evoluzione dei requisiti fino al 2040.